FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                      Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
                      Articolo 10  
                      Articolo 11  
                      Articolo 12  
                      Articolo 13  
                    Articolo 5                       Articolo 14  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1455-1003-1331-1403-1457-1534-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della difesa
(TRENTA)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Presentato il 17 dicembre 2018

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 marzo 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1455. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1003, 1331, 1403, 1457 e 1534 si vedano i relativi stampati.

e

PROPOSTE DI LEGGE

1003

d'iniziativa dei deputati
BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO, CARFAGNA, APREA, ANNA LISA BARONI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BRAMBILLA, CALABRIA, CANNIZZARO, CRISTINA, FASCINA, FERRAIOLI, FIORINI, FITZGERALD NISSOLI, GAGLIARDI, GELMINI, LABRIOLA, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, POLIDORI, POLVERINI, PORCHIETTO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SANTELLI, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SIRACUSANO, SPENA, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA

Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti

Presentata il 25 luglio 2018

1331

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, MELONI, LOLLOBRIGIDA

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale

Presentata il 31 ottobre 2018

1403

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, PIERA AIELLO, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DIENI, DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

Presentata il 28 novembre 2018

1457

d'iniziativa dei deputati
ANNIBALI, BAZOLI, MORANI, VERINI, BORDO, PEZZOPANE, CIAMPI, CIRIELLI, DE FILIPPO, DE LUCA, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, LA MARCA, GAVINO MANCA, MELILLI, MORGONI, NOJA, PIZZETTI, SCHIRÒ, UNGARO, SERRACCHIANI

Modifiche all'articolo 90-ter del codice di procedura penale, in materia di comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci penitenziari e di trattamento cognitivo-comportamentale del condannato, per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona

Presentata il 18 dicembre 2018

1534

d'iniziativa dei deputati
FOTI, BUTTI

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori

Presentata il 23 gennaio 2019

(Relatrice: ASCARI)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, adottato quale testo base dalla II Commissione e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la stessa Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1475 Annibali e C. 1534 Foti;

   sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale rafforza gli strumenti di tutela delle vittime di tali gravissimi delitti, i quali generano notevole allarme sociale, a tal fine velocizzando l'instaurazione del procedimento penale in materia, accelerando l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, aggravando le pene già previste in merito, nonché introducendo una nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, intervenendo su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, il quale modifica il secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato o all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata», valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine «cessate», in quanto l'attuale declinazione al singolare di tale termine sembrerebbe riferirsi alla sola relazione affettiva, escludendo la cessazione della stabile convivenza;

   b) con riferimento all'articolo 7, il quale introduce la nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche tale nuovo reato nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge;

   c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, il quale inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;

   d) con riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale modifica l'articolo 90-ter del codice di procedura penale, prevedendo la comunicazione obbligatoria, alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore, dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei casi di evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;

   e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 10, il quale modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale, obbligando il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione, attraverso la polizia giudiziaria, alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore, della scarcerazione del condannato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La Commissione IV,

   esaminato il disegno di legge C. 1455 Governo, adottato come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge volte a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica;

   rilevato che il provvedimento individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;

   evidenziato che l'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione anche per il personale dell'Arma dei carabinieri che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;

   preso atto che i corsi dovranno essere attivati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate;

   condivisa la finalità del provvedimento, di tutelare le vittime dei crimini di violenza domestica e di genere mediante l'individuazione di nuove fattispecie di reato e disposizioni che rendano più celere l'adozione di provvedimenti di protezione;

   apprezzata, in particolare, la previsione, all'articolo 4, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati oggetto del provvedimento, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1455 Governo e abbinate, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   rilevato che l'articolo 5 del provvedimento in oggetto interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo anche una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità;

   segnalato che l'articolo 8, che inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale, prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima e rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;

   rilevato, altresì, che l'articolo 9 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che, in caso di procedimenti civili di separazione dei coniugi o di cause relative all'affidamento di minori o alla responsabilità genitoriale, il giudice penale debba trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo C. 1455 Governo e abb. recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;

   tenuto conto dell'esigenza di dare ulteriore protezione alle vittime dei reati oggetto dell'intervento normativo, anche in coerenza con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

   considerato che l'articolo 1 del disegno di legge integra l'articolo 347 del codice di procedura penale, vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale;

   rilevato che tale scelta appare quindi conforme alle indicazioni della citata direttiva 2012/29/UE, con l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento»;

   considerato che l'articolo 5, comma 3, modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel senso di inserire gli indiziati per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale tra i soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali;

   tenuto conto che il considerando 52 della richiamata direttiva 2012/29/UE evidenzia che dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento;

   rilevato che l'articolo 9 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mira ad ampliare gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa, in conformità con la citata direttiva 2012/29/UE;

   considerato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

   considerate le disposizioni europee in materia di contrasto alla violenza contro le donne, oltre alla già richiamata direttiva 2012/29/UE ed in particolare la direttiva 2011/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/99/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, nonché il regolamento (UE) n. 606/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

   richiamato il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza previsto dal Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, che finanzia, tra l'altro, progetti volti a raggiungere la parità di genere e porre fine alla violenza contro le donne, ai sensi del regolamento (UE) n. 1381/2013;

   tenuto conto della proposta della Commissione europea di istituire, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un programma Diritti e valori, che mira, tra l'altro, a prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione l'opportunità, in attuazione del richiamato considerando n. 52 della direttiva 29/2012/UE, in caso di adozione di una misura di prevenzione, di estendere l'applicabilità della prescrizione del divieto di avvicinamento anche alle fattispecie di tutela previste dalla citata direttiva.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale,».

  Identico.

Art. 2.
(Assunzione di informazioni)

Art. 2.
(Assunzione di informazioni)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

  Identico.

   «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Art. 3.
(Atti diretti e atti delegati)

Art. 3.
(Atti diretti e atti delegati)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

  Identico.

   «2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

   2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)

Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

  Identico.

  2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».

  2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».

  3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».

  4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,».

Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

   Art. «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

   La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, numero 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».

  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il numero 4 è abrogato.

  4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «, 583-quinquies».

  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies,»;

   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies,».

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale).

  1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma:

   1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 9.
(Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

   «Art. 64-bis. – (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.».

  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Art. 10.
(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale».

  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori).

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583 - quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «riservando un terzo» fino alla fine della lettera, sono soppresse.

Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

   c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

   d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Identico.