FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1394-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro della salute
(GRILLO)

e con il ministro per gli affari europei
(SAVONA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

Presentato il 22 novembre 2018

(Relatore: FORMENTINI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 20 febbraio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1394. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1394 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009;

   rilevato, per quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1394 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    durante il periodo transitorio di permanenza dei rifiuti radioattivi ad alta attività nel Deposito nazionale – presso il Complesso Stoccaggio Alta attività (CSA) – sarà individuata la più idonea soluzione di smaltimento degli stessi in un deposito geologico regionale, tenendo conto anche delle opportunità offerte nel quadro dei possibili accordi internazionali che potranno concretizzarsi nel corso del suddetto periodo;

    secondo stime effettuate dalla Sogin Spa, sulla base di parametri di costi presi a riferimento a livello internazionale, gli oneri derivanti dallo smaltimento in un deposito geologico sono di circa 200.000 euro al metro cubo, pari cioè a circa 29 milioni di euro, che saranno prelevati con la componente tariffaria A2;

    poiché il costo dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente tariffaria A2, esso non incide sulle bollette delle utenze relative ad abitazioni;

    non si rilevano pertanto effetti ai fini del gettito IVA, posto che per tutti gli altri soggetti gravati dall'imposta medesima essa risulta detraibile;

    per quanto riguarda, infine, le imposte dirette, gli eventuali effetti possono considerarsi del tutto trascurabili e, comunque, di carattere indiretto;

    dall'istituzione del Comitato misto di gestione di cui al punto 6.1 dell'Accordo, peraltro già previsto a legislazione vigente, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    rilevata comunque la necessità di prevedere espressamente che dalla istituzione e dal funzionamento del predetto Comitato misto di gestione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1394 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009;

   evidenziato che esso rappresenta l'esito di una lunga e complessa trattativa sulla ripartizione dei rispettivi oneri tra l'Italia e l'Euratom per la disattivazione e lo smantellamento delle strutture, nonché la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel Centro comune di ricerca di Ispra, concluso, con l'assunzione da parte dell'Italia, del compito di disattivazione dell'impianto, cui dovrà conseguire il rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;

   richiamate le parti dell'Accordo riferite al conferimento dei rifiuti al Deposito nazionale, fase nella quale si terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi, prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2014, e dei criteri di accettazione dei rifiuti (WAC), definiti al punto 3;

   segnalato che l'Accordo, sottoscritto nel 2009, prevede che il suddetto conferimento sia effettuato entro il 2028 e che, ove a quella data non fosse disponibile il Deposito nazionale, la proprietà dei rifiuti nucleari oggetto dell'accordo sia trasferita al Governo italiano;

   rilevato che tale termine potrebbe risultare eccessivamente stringente e che dunque potrebbe essere opportuno aprire su di esso una nuova fase negoziale ovvero avvalersi dello strumento dei «contratti specifici» di cui al punto 4 dell'Accordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

  Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

  Identico.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1. Identico.

  1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Identico.