FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I    
                    Articolo 1    
                    Articolo 2                       Articolo 1  
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5    
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    
            Capo II    
                    Articolo 8    
                    Articolo 9    
                    Articolo 10    
                    Articolo 11    
            Capo III    
                    Articolo 12    
                    Articolo 13    
                    Articolo 14    
            Capo IV    
                    Articolo 15    
                    Articolo 16    
                    Articolo 17                       Articolo 2  
                    Articolo 18    
                    Articolo 19    
                    Articolo 20                       Articolo 3  
                    Articolo 21    
            Capo V    
                    Articolo 22    
                    Articolo 23    
            Capo VI    
                    Articolo 24    
                    Articolo 25    
                    Articolo 26    
                    Articolo 27    
                    Articolo 28    
                    Articolo 29    
                    Articolo 30    
                    Articolo 31    
                    Articolo 32    
                    Articolo 33    
                    Articolo 34    
                    Articolo 35    
                    Articolo 36    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1356-2071-2240-A

PROPOSTA DI LEGGE

1356

d'iniziativa dei deputati
PELLA, OCCHIUTO, ZANGRILLO, ROSATO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BOND, CAPPELLACCI, CASCIELLO, CASSINELLI, MARCO DI MAIO, FERRAIOLI, FIORINI, FRAGOMELI, GAGLIARDI, MANDELLI, MELILLI, MILANATO, MUSELLA, NAPOLI, NOVELLI, PASTORINO, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, RIPANI, ROSSO, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SILLI, SORTE, SPENA, VIETINA

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale

Presentata il 9 novembre 2018

e

PROPOSTE DI LEGGE

2071

d'iniziativa dei deputati
SILVESTRONI, LOLLOBRIGIDA, ROTELLI, LUCA DE CARLO, LUCASELLI, CIABURRO, VARCHI, FERRO, TRANCASSINI, BUCALO, BALDINI, DEIDDA, MASCHIO, MANTOVANI, FRASSINETTI, BIGNAMI, OSNATO, FOTI, ACQUAROLI, PRISCO, BUTTI, CARETTA, GEMMATO, CIRIELLI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

Presentata l'8 agosto 2019

e

2240

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, BUTTI, CARETTA, GALANTINO, ROTELLI

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale

Presentata il 6 novembre 2019

(Relatori: BERTI, per la I Commissione;
BITONCI, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione economica), il 4 novembre 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1356. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2071 e 2240 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

NULLA OSTA

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, il nuovo testo della proposta di legge n. 1356 Pella e abbinate, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della X Commissione,

  esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge n. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale e rilevato che:

   il provvedimento, composto da tre articoli, appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione); con riferimento all'articolo 1 assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, anche nell'ambito dell'esame della prossima legge di bilancio, le possibili soluzioni alle difficoltà finanziarie e di personale degli enti locali in più occasioni segnalate dall'ANCI.

TESTO
della proposta di legge n. 1356

TESTO
delle Commissioni

  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale

  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUS E FUNZIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 1.
(Abolizione dell'ineleggibilità a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)

  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogata.

  Soppresso

  2. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza» sono inserite le seguenti: «, incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),»;

   b) l'articolo 62 è abrogato;

   c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «7-bis) colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica».

Art. 2.
(Semplificazione in materia di inconferibilità e incompatibilità)

Art. 1.
(Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico)

  1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituita dalla seguente:

   «b) gli incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione nelle amministrazioni di cui alla lettera a)».

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

Art. 3.
(Trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)

  1. Il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1» si interpretano nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento.

  Soppresso

Art. 4.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, e ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dagli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Soppresso

Art. 5.
(Responsabilità amministrativo-contabile)

  1. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo dell'organo politico di vertice».

  Soppresso

Art. 6.
(Soppressione di competenze dei sindaci e dei comuni)

  1. Alla legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) all'articolo 1, sesto comma, le parole: «con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti:«con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria locale»;

   b) agli articoli 3, 4 e 5, la parola: «sindaco», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti:«direttore generale dell'azienda sanitaria locale».

  2. Il Governo modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, prevedendo, all'articolo 3, primo comma, numero 3), che la vigilanza di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento sia esercitata, a livello locale, dalle aziende sanitarie locali, e apportando le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinamento del testo.

  3. Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

   «Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa a tutto il territorio regionale».

  4. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «i comuni o» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «tra i comuni» sono soppresse;

   b) l'articolo 4 è abrogato.

Art. 7.
(Sindaci e consigli metropolitani)

  1. Al comma 24 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le parole: «assicurativi di cui agli articoli» è inserita la seguente: «79,».

  Soppresso

  2. Al comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei consigli comunali, provinciali, metropolitani e circoscrizionali» e dopo le parole: «a 15.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «nonché delle città metropolitane».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 8.
(Abolizione delle comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.

  Soppresso

  2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.

  3. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i comuni e le città metropolitane, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche di dati tenute da amministrazioni pubbliche.

Art. 9.
(Conto annuale delle spese sostenute per il personale)

  1. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa di personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relativi alla spesa di personale.

  Soppresso

Art. 10.
(Razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali)

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, a partire dal 1° gennaio 2019 non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Soppresso

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «e depositano i propri bilanci» sono soppresse.

Art. 11.
(Abolizione di comunicazioni contabili)

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili a carico degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:

  Soppresso

   a) il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994;

   b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 12.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze del consiglio comunale)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) all'articolo 42, comma 2:

    1) alla lettera a), le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia nel territorio dell'ente, esclusi quelli di natura e finalità organizzativa»;

    2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente agli atti aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività»;

    3) la lettera l) è abrogata;

   b) il comma 3 dell'articolo 191 è sostituito dal seguente:

   «3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente iscritti nel bilancio si dimostrino insufficienti, provvede, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, al riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità»;

   c) il comma 1 dell'articolo 194 è sostituito dai seguenti:

   «1. Con deliberazione della giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

   a) sentenze esecutive;

   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

   c) ricapitalizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

   1-bis. La deliberazione di cui al comma 1, esecutiva nei termini di legge, è trasmessa agli uffici comunali, che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, effettuata dal responsabile del servizio finanziario».

Art. 13.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

   «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, secondo i seguenti princìpi:

   a) prevedere che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale;

   b) prevedere, fermi restando i termini di scadenza dell'organo di revisione economico-finanziario, che gli enti locali possano rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo per un ulteriore triennio, dandone comunicazione alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo che, in ogni altro caso, procede alla scelta dei revisori.

Art. 14.
(Dirigenza apicale nei comuni)

  1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale sono attribuite le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla posizione dirigenziale apicale possono accedere i soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, con le modalità definite dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

  Soppresso

Capo IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PICCOLI COMUNI

Art. 15.
(Determinazione delle spese di personale e della capacità assunzionale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle città metropolitane)

  1. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni che prevedono limitazioni della sostituzione del personale cessato dal servizio e, in particolare, le seguenti disposizioni:

  Soppresso

   a) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   c) il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

   d) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16.
(Semplificazione per le unioni di comuni)

  1. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».

  Soppresso

Art. 17.
(Semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni)

Art. 2.
(Semplificazione in materia di controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente:

   «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione»;

   b) al comma 1 dell'articolo 196, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,»;

   c) il comma 2 dell'articolo 232 e il comma 2 dell'articolo 233-bis sono abrogati.

  1. All'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».

  2. Gli articoli 230, 232 e 233-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

  Soppresso

  3. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, previsti dagli articoli 165 e 171 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, previsti dal titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

  Soppresso

  4. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

  Soppresso

  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, applicabili a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

  Soppresso

Art. 18.
(Utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

  Soppresso

   «2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco».

Art. 19.
(Semplificazioni in materia di gestioni associate di servizi)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

   «28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 del presente articolo mediante convenzione o unioni di comuni ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile»;

   b) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

   «29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, la ripartizione dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia delle funzioni e dei servizi, del numero dei comuni partecipanti all'unione e della consistenza demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   c) al comma 30, primo periodo, la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;

   d) i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati.

Art. 20.
(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

Art. 3.
(Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

  1. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

   a) al comma 2:

    1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

   b) al comma 3, le parole: «È consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».

  2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

  2. Identico.

Art. 21.
(Interpretazione autentica in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori locali)

  1. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpretano nel senso che il rimborso delle spese legali è ammesso, nei casi e alle condizioni ivi indicate, anche per le spese derivanti da procedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2015.

  Soppresso

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI DI SPESA

Art. 22.
(Eliminazione dei limiti di spesa in materia di formazione del personale e di turismo. Semplificazioni per l'acquisto di immobili)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica ai comuni e alle città metropolitane.

  Soppresso

  2. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

  3. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  4. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;

   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Art. 23.
(Modifiche per il coordinamento delle norme relative alle società partecipate dai comuni)

  1. I commi 30, 31 e 32 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

  Soppresso

  2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 6-bis è abrogato;

   b) al secondo capoverso del comma 6 dell'articolo 7, le parole: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «o dei mestieri artigianali».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 24.
(Riscossione della TARI da parte dei gestori dei rifiuti)

  1. Il comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

  Soppresso

   «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 del presente articolo, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio di gestione dei rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico, una società in house o un'azienda controllata da soggetti pubblici».

Art. 25.
(Disciplina della TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;

   b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

   «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dall'anno 2019, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti relativi alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

Art. 26.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori a un metro quadrato; le frazioni di esso si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

  Soppresso

  2. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che è sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno 2019. Sulla base delle risultanze di tale elaborazione, il Governo adotta le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartirsi tra i comuni interessati in misura proporzionale alla perdita di gettito subita da ciascun ente.

  3. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati dai comuni stessi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Art. 27.
(Addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali)

  1. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. A decorrere dall'anno 2018, l'addizionale è versata ai comuni di cui alla presente lettera secondo le disposizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, nei seguenti termini di versamento: entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno eroga a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale; entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno ripartisce tra i comuni il saldo annuale degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale registrato nell'anno precedente. Il decreto di cui alla presente lettera disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle quote di cui al periodo precedente su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni».

  Soppresso

  2. All'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «Ministero dell'interno», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.

Art. 28.
(Adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) al numero 1), punto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2 per utenza»;

   b) al numero 1), punto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,80 per utenza»;

   c) al numero 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.» è inserito il seguente periodo: «Le aziende che erogano pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.».

Art. 29.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

  Soppresso

   «7-bis. Quando l'imposta è dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 37, qualora tra le parti in causa vi sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, questa non è obbligata al pagamento dell'imposta».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, l'imposta si applica in misura fissa».

Art. 30.
(Impiego dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale e dei limiti di velocità)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati;

   b) alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.

Art. 31.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole: «dello Stato,» sono inserite le seguenti: «una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono soggetti al contributo unificato il processo e le parti già esenti».

Art. 32.
(Competenza territoriale delle commissioni tributarie)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Soppresso

   a) al primo periodo, le parole: «, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione o dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore».

Art. 33.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi derivanti da comunicazioni di irregolarità)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:

  Soppresso

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e degli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

Art. 34.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto dell'evasione fiscale)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere che una quota percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate, anche con riferimento alla progettazione e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della presente legge.

  Soppresso

Art. 35.
(Misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni e dei relativi rinnovi, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, inerenti ad attività commerciali o produttive, possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

  Soppresso

  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto dall'articolo 80, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 sussista anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente a un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del medesimo codice, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche di dati in proprio possesso.

Art. 36.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

  1. Per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate degli enti locali, l'ente creditore, la società a capitale interamente pubblico partecipata dal medesimo ente locale e i soggetti da essi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo sostituito dall'articolo 24 della presente legge, possono accedere gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini, detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e di eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche trasmessa per via informatica, dell'avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione.

  Soppresso

  2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati possono accedere gratuitamente ai dati e alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o incaricati di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, fatte salve le esigenze di identificazione e conservazione dei dati relativi agli accessi, di riservatezza e di segretezza derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di consentire il confronto di dati e informazioni utili all'attuazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate.

  3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati possono accedere gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, alle medesime condizioni di accesso previste per l'agente della riscossione ai fini della riscossione delle entrate erariali, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2006.

  4. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 è consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dalle amministrazioni e dagli enti detentori delle medesime entro trenta giorni dalla richiesta.

  5. I soggetti di cui al comma 1 eseguono il trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, escluso l'obbligo di rendere le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.