FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

PARERI

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 7  
                    Articolo 7                       Articolo 8  
                    Articolo 8                       Articolo 9  
                    Articolo 9                       Articolo 10  
                      Articolo 11  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 10                       Articolo 12  
                    Articolo 11                       Articolo 13  
                    Articolo 12                       Articolo 14  
                    Articolo 13                       Articolo 15  
                      Articolo 16  
                      Articolo 17  

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1342-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per gli affari europei, il sud,
le politiche di coesione e il pnrr

(FITTO)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

e con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023

Presentato il 27 luglio 2023

(Relatori: MANTOVANI e CANDIANI)

NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 23 novembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1342. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1342 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   alcuni principi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni: in particolare, l'articolo 5, al comma 1, lettera a), consente al Governo di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2021/2167, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; il medesimo articolo, medesimo comma, alla lettera e) consente invece al Governo di prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; infine, l'articolo 12, comma 2, alla lettera d), nell'ambito dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2022/2554 nonché per il recepimento della direttiva 2022/2556, consente al Governo di prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate individuate, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento 2022/2554; potrebbe pertanto essere oggetto di precisazione la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 3, comma 1, alla lettera l), e l'articolo 4, comma 1, alla lettera h) ,delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);»

   il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN); non è presente l'analisi di impatto della regolazione (AIR), è invece presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 1 e 2;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, al comma 1, lettere a) e e), e l'articolo 12, comma 2, lettera d);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, alla lettera l) e l'articolo 4, comma 1, alla lettera h).

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

  rilevato che:

   il disegno di legge in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei;

   l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), l'articolo 4 delega il Governo al recepimento della direttiva UE 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e l'articolo 13 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati;

  constatato che:

   l'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), e l'articolo 4, comma 1, lettera h), delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

   l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 indica il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative;

   la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)";

   andrebbe valutata l'opportunità dei richiamati criteri di delega di cui alla lettera l), n. 1 del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4;

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1), e alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»;

  premesso che:

   l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;

   l'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione reca, alla lettera l), la revisione del sistema sanzionatorio mediante l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla citata direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32 comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

   analoga disposizione è contenuta all'articolo 4, che alla lettera h) prevede quale criterio direttivo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, l'introduzione di sanzioni anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

   l'allegato A reca la direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità;

   il medesimo allegato A prevede la direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea;

  considerato che:

   i citati articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera h), consentono di derogare ai principi e criteri direttivi previsti, in generale, dalla legge n. 234 del 2012 in relazione ai limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative e penali senza recare ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ivi prevista; in proposito, si ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega nella materia penale è più elevato, ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (vedasi, da ultimo, la sentenza n. 174 del 2021),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera l), e dell'articolo 4, comma 1, lettera h), per le ragioni esposte in premessa.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 1342 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023»;

   nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso;

   preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 3, che reca specifici princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cyber-sicurezza nell'Unione europea;

   preso atto, altresì, dell'articolo 11 che, nell'adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, detta norme specifiche per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

   segnalata che la direttiva (UE) 2022/2523, contenuta nell'Allegato A, mira a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione, dando attuazione all'accordo raggiunto in sede OCSE/G20 per contrastare su scala globale le pratiche fiscali sleali,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo);

   per quanto riguarda i profili di merito,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  sul complesso del disegno di legge;

   per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

    il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal presente provvedimento, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega;

    dall'attuazione della delega di cui all'articolo 8, relativa al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti connessi alla previsione di nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi non influiscono sul numero e sulla tipologia dei controlli effettuati ma solo sul loro contenuto tecnico e, pertanto, le amministrazioni interessate potranno farvi fronte con i fondi già loro assegnati, avvalendosi delle strumentazioni disponibili a legislazione vigente;

    osservato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sugli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe conferite al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea di cui ai successivi articoli da 2 a 13 e all'allegato A annesso al provvedimento, dovranno essere acquisiti i pareri espressi dai competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    rilevato che l'articolo 1, comma 1, nel richiamare le modalità di esercizio delle medesime deleghe rinvia espressamente, tra l'altro, alle procedure disciplinate in via generale dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    osservato, in particolare, che in virtù di tale rinvio, trova applicazione anche il comma 4 dell'articolo 31 della citata legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale sugli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, debitamente corredati di relazione tecnica, è in ogni caso richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

   rilevata l'esigenza di:

    inserire nel testo dell'articolo 11, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega di cui al medesimo articolo, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento;

    integrare il comma 3 dell'articolo 1 al fine di coordinarne il contenuto con le clausole di neutralità finanziaria contenute negli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, comma 3, e 13, comma 3, nonché con quella inserita nell'articolo 11, comma 4, in modo da chiarire che dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale previsto dalla medesima disposizione deve intendersi esclusa l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 5, 8, 10, 11, 12 e 13,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 3, e 13, comma 3,

   Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1342, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023»,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023»,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

   segnalata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, che reca una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

   considerato che, ai sensi della lettera e) del comma 1 del citato articolo 9, rientra tra tali principi e criteri direttivi l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione da destinare ad una serie di attività ivi elencate;

   rilevata l'opportunità di destinare una quota di tali proventi ad incentivi ai proprietari e ai gestori per la salvaguardia del patrimonio silvicolo nazionale, tenuto conto del ruolo cruciale delle foreste e della silvicoltura nel conseguimento degli obiettivi ambientali e della finalità di favorire il sequestro di carbonio mediante silvicoltura nell'Unione europea richiamata nella normativa per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione;

   preso atto che l'Allegato A del disegno di legge reca, tra le ulteriori direttive da recepire, la direttiva 2022/362/UE, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, e la direttiva (UE) 2022/2464, che ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera e) dell'articolo 9, al fine di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione a misure di incentivazione delle attività di manutenzione dei boschi, volte a tutelare il patrimonio silvicolo nazionale.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

   rilevato che:

    l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che intervengono modificando la disciplina del sistema EU ETS, il sistema dell'Unione europea per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

    in particolare, la direttiva (UE) 2023/958 interviene in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo, disponendo la graduale eliminazione, delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo, fino all'attuazione, a decorrere dal 2026, della messa all'asta integrale;

    la direttiva (UE) 2023/959 dispone, fra l'altro, l'estensione del sistema EU ETS al settore del trasporto marittimo;

    pur risultando condivisibile l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto marittimo, l'estensione del sistema EU ETS a tale settore, nei termini delineati dalla direttiva, rischia di determinare una perdita di competitività dei porti europei, con il rischio di una progressiva delocalizzazione verso gli altri porti del Mediterraneo, risultando fortemente penalizzante per il settore portuale nazionale;

    il «considerando» n. 28 della direttiva riconosce che con l'aumento dei costi di trasporto marittimo si determina un «rischio di elusione»;

    il nuovo articolo 3 octies octies della direttiva 2003/87/CE introdotto dalla direttiva direttiva (UE) 2023/959 – dispone, al paragrafo 3, che la Commissione europea controlla l'attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo in particolare al fine di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. La Commissione monitora inoltre gli effetti per quanto riguarda, tra l'altro, gli eventuali aumenti dei costi di trasporto, le distorsioni del mercato e i cambiamenti nel traffico portuale, quali l'elusione dei porti e il cambiamento di centri di trasbordo, la competitività complessiva del settore marittimo negli Stati membri e, in particolare, gli effetti sui servizi di trasporto marittimo che costituiscono servizi essenziali di continuità territoriale. Se del caso, la Commissione propone misure per garantire l'efficace attuazione della direttiva in relazione al trasporto marittimo, in particolare misure volte ad affrontare le tendenze riguardanti le società di navigazione che cercano di eludere le prescrizioni della direttiva,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   alla luce di quanto evidenziato in premessa, siano adottate tutte le necessarie iniziative a livello europeo per una tempestiva revisione della direttiva (UE) 2023/959, al fine di superare le distorsioni del mercato in danno delle infrastrutture portuali europee e, in particolare, italiane, estendendo il regime applicato ai porti del Mediterraneo non europei anche ai porti europei di trasbordo di container.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1342 Governo «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023»;

   premesso che la legge di delegazione europea 2022-2023 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

   preso atto che l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;

   valutato con favore il criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), che concerne l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare l'altruismo dei dati, considerato che il potenziale economico e sociale dei dati è idoneo a consentire nuovi prodotti e servizi basati su nuove tecnologie, rendere la produzione più efficiente e fornire strumenti per combattere le sfide sociali nonché costituisce un potente motore per l'innovazione, nuovi posti di lavoro potendo rappresentare una risorsa fondamentale per le start-up e le PMI;

   segnalato che il disegno di legge dispone delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

   la direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, che prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali;

   la direttiva (UE) 2022/2381, che riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure;

   la direttiva (UE) 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1342, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-23»;

   rilevato che il provvedimento, in relazione alle direttive elencate nel suo Allegato A, prevede, tra l'altro, il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive;

   ricordato che tale direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile, consentendo che il salario minimo possa dunque essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale;

   segnalato dunque che la direttiva in questione, nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, alla adeguatezza dei salari minimi legali, all'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo;

   rilevato altresì che il disegno di legge in titolo, sempre nell'ambito del richiamato Allegato A, prevede poi il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

   condiviso che per il conseguimento delle suddette finalità si stabiliscono nella direttiva sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori;

   segnalato, infine, per quanto riguarda il contenuto del presente disegno di legge, in relazione alle norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 6 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, volta a modificare la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ad estenderne l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, prevedendo di stabilire obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati, e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:

   con riferimento all'articolo 4, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche tutele per i lavoratori dei settori interessati.

   con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), si valuti l'opportunità di applicare ai lavoratori esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro i benefici previsti per i lavori particolarmente usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, affinché l'esposizione ai predetti agenti e alle predette sostanze sia meno prolungata nel tempo e meno nociva alla salute.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

   segnalato, in particolare, l'articolo 6 del provvedimento, dedicato al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e a sostanze tossiche per la riproduzione umana, che delega il Governo ad assicurarne la corretta applicazione a tutela dei lavoratori potenzialmente esposti, soprattutto attraverso la previsione di obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero di informazione e attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitaria,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

  rilevato che:

   le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

   tale disposizione reca delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, relativa ad organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

   considerati con favore i criteri ed i principi direttivi individuati per orientare l'esercizio della delega in esame,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 17 della presente legge e all'annesso allegato A.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

  2. Identico.

  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 9, comma 3, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 4, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

  Identico.

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555;

   a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo comunque l'obbligo di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

   b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   b) identica;

   c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;

   c) identica;

   d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;

   d) identica;

   e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;

   e) identica;

   f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

   f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

   g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3;

   g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;

   h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;

   h) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;

   i) identica;

   i) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

   l) identica;

   m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

   l) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

   n) identica;

    1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

    2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   m) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 12 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 14 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

   p) identica.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   a) identica;

   b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

   b) identica;

   c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;

   c) identica;

   d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c);

   d) identica;

   e) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;

   e) identica;

   f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;

   f) identica;

   g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;

   g) identica;

   h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;

   h) identica;

   i) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;

   i) identica;

   l) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;

   l) identica;

   m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;

   m) identica;

   n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

   n) identica;

   o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.

   o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;

  p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   a) identica;

   b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

   b) identica;

   c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

   c) identica;

   d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

   d) identica;

   e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   e) identica;

   f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

   f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

   g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:

    1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;

    2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

   h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

   l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  2. Identico.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati;

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;

   b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

   b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

   b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;

   c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  Identico.

   a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

   c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  Identico.

   a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:

    1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

    5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;

   b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

   c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;

   d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

   a) identica;

   b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;

   b) identica;

   c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system – EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

   c) identica;

   d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

   d) identica;

   e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

   e) identica;

   f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies-bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

   f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

   g) identica.

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

   b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:

    1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

    2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

   c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;

   d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;

   e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefìci e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

   f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonché ai princìpi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

   g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

   h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

  1. Identico.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  2. Identico.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  3. Identico.

   a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

    1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

    2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

    3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

    4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

    5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

    6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

    7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

    8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

    9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

   d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

Art. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

    1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

    2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 4 della presente legge;

   b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

   b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

   c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

   d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

   e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

   f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

   g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto- attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

    1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;

    2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;

   b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

   b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

   d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

   g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

    1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;

    2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;

    3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

    5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

    6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;

    8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

   h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);

   i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

   l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

   m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

   n) tenendo conto dei princìpi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

  1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).

  1) Identico.

  2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

  2) Identico.

  3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

  3) Identico.

  4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

  4) Identico.

  5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).

  5) Identico.

  6) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE).

  Soppresso

  7) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

  Soppresso

  8) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

  6) Identico.

  9) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

  Soppresso

  10) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

  7) Identico.