FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
        Titolo III
                        Articolo 13
                        Articolo 14
        Titolo IV
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
        Titolo V
                Capo I
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                Capo II
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                Capo III
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
        Titolo VI
                        Articolo 47
                        Articolo 48

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

dal ministro della giustizia
(NORDIO)

dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

dal ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

dal ministro della cultura
(SANGIULIANO)

dal ministro del turismo
(GARNERO SANTANCHÈ)

dal ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

e dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Presentato il 27 luglio 2023

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina.
  I fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde. Se si analizzano gli andamenti delle esportazioni italiane per categorie di prodotti nell'ultimo ventennio, si può osservare un andamento settoriale eterogeneo: esso appare relativamente positivo per alcuni comparti (farmaceutica, gomma e plastica, meccanica, prodotti in metallo), meno positivo se si guarda alla dinamica aggregata dei settori tipici del made in Italy, in ispecie quelli caratterizzati da un minor contenuto tecnologico e, quindi, più esposti alla competizione da parte delle economie emergenti.

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Fig. 1 Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale dell'Italia. Gennaio 2008 – dicembre 2022 (dati mensili destagionalizzati, in miliardi di euro).

  Dinanzi a un simile quadro, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, quale elemento di politica industriale utile al progressivo superamento della crisi e soprattutto all'accorciamento delle filiere nei settori più strategici, oggi esposti alle carenze di approvvigionamento.
  Il made in Italy rappresenta un segno distintivo del Paese: i prodotti «fatti in Italia» assicurano una garanzia di eccellenza e di qualità a livello mondiale per la bellezza, il design, la creatività che caratterizzano da sempre il patrimonio italiano, costruito nei secoli grazie all'impegno e al lavoro costante degli italiani in ogni settore. Il concetto di made in Italy, infatti, ha una lunga storia che ripercorre l'evoluzione sociale e culturale del nostro Paese ed è associato di volta in volta all'idea di qualità dei prodotti, di tradizione, di innovazione, di tipicità e di legame con uno specifico territorio, ad un senso del bello e del ben fatto, ma anche – più latamente – ad un più ampio concetto del «vivere italiano» e del «benessere». Le imprese nazionali, dunque, hanno tutte le potenzialità per sfruttare proficuamente il country effect, cioè l'elevata considerazione produttiva e reputazionale, maturata soprattutto con riferimento a specifici settori e comparti, per il solo fatto di operare in Italia utilizzando materie prime di qualità e un sapere tecnico unico al mondo.
  Alla luce di tali premesse, il disegno di legge da un lato interviene su diversi settori produttivi al fine di valorizzare e promuovere le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea; dall'altro mette a sistema e coordina nel modo più efficace le attività di promozione, valorizzazione e sostegno, affinché possa darsi linfa ad una vera e propria politica industriale del made in Italy.
  È la prima volta che il legislatore, attraverso un approccio sistemico, presenta un disegno organico e strutturato sul tema complesso ed eterogeneo del made in Italy, che inevitabilmente coinvolge competenze trasversali e l'azione sinergica di tutte le istituzioni del Paese.
  In tale contesto, particolare rilievo ha assunto la proficua collaborazione tra il Governo e il Parlamento, che ha portato quest'ultimo, e segnatamente la Commissione X (Attività produttive) della Camera dei deputati, a condurre, anche in vista dell'imminente avvio dei lavori governativi, un'indagine conoscitiva, terminata il 31 marzo 2023, sul tema: «Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi». L'indagine ha permesso di individuare temi rilevanti e utili spunti di riflessione, confluiti nel documento conclusivo approvato dalla Commissione X il 17 maggio 2023, dei quali il Governo ha tenuto conto.
  In particolare, il presente disegno di legge contiene disposizioni afferenti a tutti gli ambiti che riguardano il made in Italy, partendo dall'istituzione di un Fondo sovrano, partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, avente il compito di investire nelle filiere dei settori strategici sin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime. Il disegno di legge si dipana passando attraverso l'istruzione e la formazione e trattando della promozione dei singoli settori della cultura, del turismo e della produzione agroalimentare, fino ad arrivare alla tutela delle imprese italiane e dei prodotti made in Italy rispetto alla contraffazione e al cosiddetto Italian sounding.
  L'istruzione e la formazione dei giovani costituiscono un tema centrale.
  La diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole e la conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali contribuiscono all'inserimento immediato dei giovani nel mondo della produzione e allo sviluppo delle loro passioni, abilità e competenze professionali. Oggi un terzo delle imprese italiane dichiara che una parte dei propri addetti è priva delle competenze adeguate allo svolgimento del proprio lavoro secondo il livello richiesto. Più di un terzo delle imprese (35,5 per cento) indica le competenze tecnico-operative, ossia specifiche del lavoro, tra le competenze professionali importanti per lo sviluppo dell'impresa nei prossimi anni; ma significativa è anche l'importanza attribuita alla capacità nella gestione della clientela (32 per cento), alle competenze manageriali e gestionali (22,8 per cento) nonché alle competenze informatiche professionali (24,1 per cento).
  In proposito, il disegno di legge istituisce il liceo del made in Italy, quale nuovo percorso di studi orientato alla realizzazione degli obiettivi predetti, e istituisce altresì la Fondazione Imprese e competenze per il made in Italy quale veicolo per il coinvolgimento diretto delle imprese nel processo di formazione dei giovani.
  La valorizzazione del made in Italy è poi perseguita, nell'ambito delle disposizioni del disegno di legge, attraverso interventi ad hoc su alcune filiere strategiche nazionali, quali quella del legno per l'arredo, della ceramica e delle fibre naturali, così come in settori notoriamente trainanti dell'economia italiana, quali quelli della cultura, del turismo e della produzione agroalimentare.
  Un importante ruolo, nell'ambito del complessivo disegno, riveste la tutela della proprietà industriale, che viene incentivata e utilizzata anche per la valorizzazione dei cespiti del patrimonio culturale.
  In quest'ordine di idee, un capo del disegno di legge è dedicato all'avvio dei processi necessari per giungere alla protezione delle indicazioni geografiche cosiddette «non agricole». Com'è noto, la proposta di regolamento della Commissione europea relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Com (2022) 174 final), di prossima approvazione, prefigura una protezione delle indicazioni geografiche direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione, esattamente come avviene per i prodotti alimentari. Il presente disegno di legge, innestandosi in questo processo, pone le fondamenta sulle quali potrà poggiare l'attuazione della normativa dell'Unione europea, regolando e incentivando la costituzione delle associazioni di tutela e l'elaborazione di disciplinari di produzione.
  Non manca uno sguardo alle nuove tecnologie, sempre in una chiave finalizzata a valorizzare le peculiarità del made in Italy, in particolare sul fronte del tracciamento dei passaggi della filiera produttiva.
  Infine, si interviene per contrastare le forme di imitazione, contraffazione e falsificazione di prodotti made in Italy, anche legate al fenomeno dell'Italian sounding, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine dei prodotti che acquistano, anche al fine di sostenere le produzioni, nella consapevolezza che le contraffazioni, oltre a costituire un illecito penale e commerciale, determinano l'immissione nei mercati di prodotti di qualità inferiore, realizzati con minori garanzie sociali, sanitarie e ambientali, e sono causa di danno all'immagine della produzione italiana e di contrazione del gettito erariale.
  Il disegno di legge si compone di 48 articoli ripartiti in sei titoli.
  Gli interventi previsti, alla luce del rilievo che le opere e i prodotti italiani assumono per l'intero sistema economico nazionale, rispondono a un primario interesse politico, culturale, economico e commerciale, che è salvaguardato e potenziato dalla Repubblica in tutte le sue componenti territoriali. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali sono chiamati, ciascuno per le proprie competenze, a cooperare nella realizzazione di princìpi e valori di supremo rango costituzionale attinenti allo sviluppo della cultura e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, che si realizzano mediante interventi di promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché di valorizzazione, nei settori delle eccellenze italiane, dei mestieri, dell'artigianato, delle imprese e degli studi.
  Le misure si inquadrano negli stessi princìpi, che hanno parimenti rilievo costituzionale, relativi alla tutela dell'agricoltura, di cooperazione e sviluppo dell'artigianato, dei giovani e delle donne, di tutela dell'impresa e della libera iniziativa economica, in armonia con i beni della salute, dell'ambiente, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, e del coordinamento dell'attività economica pubblica e privata ai fini sociali e ambientali nonché della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
  Con il presente disegno di legge l'Italia si mette in grado di meglio difendere e valorizzare il frutto del lavoro e le capacità di innovazione degli imprenditori italiani e di guardare al contempo proprio a una visione globale degli interessi italiani nei mercati europei e mondiali. Il presente disegno di legge, infatti, tutelando e valorizzando il lavoro italiano, conferisce una visione strategica all'impresa e all'industria nazionale, favorendo investimenti pubblici e privati di lungo periodo e la loro capacità di produrre sviluppo per il Paese, contribuendo a tenere l'Italia saldamente inserita nelle aree forti del mondo globalizzato con una forte riconoscibilità dei propri prodotti e opere.
  Il titolo I (Princìpi e obiettivi), composto di tre articoli, è dedicato ai princìpi generali (articolo 1), agli obiettivi e ambiti di intervento (articolo 2) e all'istituzione della Giornata nazionale del made in Italy (articolo 3).
  L'articolo 1 stabilisce, in particolare, che le disposizioni contenute nella legge sono dirette a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.
  L'articolo 2 prevede che le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della legge, orientino la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
  Si prevede, inoltre, che le misure di promozione e incentivazione che caratterizzano e qualificano la predetta azione siano informate ai princìpi della sostenibilità ambientale della produzione, della transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.
  L'articolo 3, al comma 1, riconosce il 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
  Il comma 2 prevede che, per tale celebrazione, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi che operano nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e valorizzazione del made in Italy.
  Il comma 3 chiarisce che tale ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e quindi non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.
  Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il corpo centrale del disegno di legge si compone di ulteriori cinque titoli: il titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», il titolo III, in materia di «Istruzione e formazione», il titolo IV, riguardante «Misure di promozione», il titolo V, relativo alla «Tutela dei prodotti made in Italy», e il titolo VI, recante «Disposizioni finali».
  Nell'ambito del titolo II, per permettere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali al fine di sviluppare i maggiori punti di forza dell'economia del Paese, sono previsti alcuni strumenti che mirano a raggiungere i presenti obiettivi con efficacia e incisività. Il titolo è suddiviso in due capi, il primo sulle misure generali e il secondo sulle misure settoriali.

  Nel capo I del titolo II (Misure generali) sono collocati gli articoli da 4 a 6.

  In particolare, l'articolo 4 prevede l'istituzione del Fondo sovrano. La misura introdotta mira a realizzare un fondo sovrano nazionale con l'obiettivo di sostenere, da un lato, la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche nella fase dell'approvvigionamento di materie prime ed energia; dall'altro, il tessuto economico industriale del Paese in un momento cruciale di cambiamento strutturale delle filiere produttive in virtù delle nuove sfide economiche internazionali, quali, tra le più note, la crisi prodottasi con la guerra in Ucraina e le sfide europee introdotte dalle riforme conosciute nel loro insieme con il termine di «green deal europeo». Tali sfide impongono la trasformazione e lo sviluppo delle filiere produttive e di approvvigionamento nazionali per sostenere il rafforzamento dei settori di maggiore rilievo nazionale. In tale contesto si inserisce l'istituzione del Fondo sovrano, che dà allo Stato la possibilità di intervenire, a condizioni di mercato, all'interno del capitale sociale delle imprese nazionali di maggiore rilevanza o con maggiore potenzialità di crescita, in modo da favorire la realizzazione di esternalità positive e avere la forza richiesta dai cambiamenti internazionali in atto. In altri termini, viene introdotto uno strumento d'azione efficace che sostiene in modo concreto il tessuto produttivo nazionale nei settori di maggiore eccellenza.
  Al comma 1 viene descritto l'obiettivo principale dell'articolo, riguardante gli strumenti finanziari di cui si dota il Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione degli interventi e la quantificazione della partecipazione finanziaria all'interno delle imprese.
  Al comma 2 è previsto un importante strumento per il rafforzamento della capacità di azione del Fondo, vale a dire la possibilità di partecipazione del Fondo al capitale di soggetti economici privati diversi dalle persone fisiche.
  Al comma 3 viene specificato il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo; le varie operazioni avverranno con le modalità stabilite attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di coordinare l'azione finanziaria del fondo con le istanze del settore produttivo.
  Il comma 4 specifica la copertura degli oneri finanziari.
  Infine, al comma 5 si rinvia al decreto di cui al comma 3 per l'individuazione del soggetto gestore e il pagamento delle commissioni a esso spettanti.
  L'articolo 5 prevede una misura a favore dell'imprenditorialità femminile. In particolare, la norma persegue la finalità di potenziare il ricorso agli strumenti di incentivazione dell'autoimprenditorialità previsti dal capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservando risorse finanziarie ai progetti di autoimprenditorialità o di sviluppo di imprese femminili in tutto il territorio nazionale, anche al fine di superare le difficoltà incontrate dalle giovani neo-imprenditrici nell'accesso agli ordinari canali del credito, nell'attuale contesto economico e finanziario segnato anche da un consistente incremento dei tassi sui prestiti alle imprese. A tal fine è prevista, nell'ambito della misura di cui al citato capo 01 del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, conosciuta come «Nuove imprese a tasso zero», la costituzione di un'apposita riserva in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, mediante rifinanziamento con un'apposita dotazione di 15 milioni di euro.
  L'articolo 6 prevede una misura di incentivazione della proprietà industriale, quale misura che trova un precedente nell'articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), che ha istituito il «Voucher 3I – Investire In Innovazione» al fine di sostenere, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Voucher 3I, infatti, ha rappresentato una misura sperimentale per coadiuvare le start-up innovative nei percorsi di brevettazione e ha avuto un forte successo, rappresentando una vera e propria migliore pratica, in quanto le start-up beneficiarie non anticipano risorse per l'acquisizione dei servizi, ma gli stessi vengono pagati attraverso il Voucher.
  La proposta formulata è finalizzata, da un lato, a riavviare una misura che ha avuto un riscontro importante e, dall'altro, ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle start-up innovative, anche le microimprese di più recente costituzione (le quali ovviamente hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione). A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024. Si ricorda che, secondo le definizioni contenute nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese complessivamente considerate è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro: all'interno di tale categoria, si definisce «microimpresa» un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge prevede che alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione.
  Il comma 2 dispone che il Voucher 3I possa essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.
  Il comma 3 stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che, per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con determinazione degli oneri al comma 4. Il comma 5 ribadisce il rispetto della normativa europea e dei limiti in materia di aiuti di Stato.

  Il capo II del titolo II (Misure settoriali) contiene gli articoli da 7 a 12.

  Per aiutare il settore del legno, l'articolo 7 disciplina la filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. L'industria del legno in Italia sembra resistere alle cicliche crisi del mondo globalizzato grazie soprattutto al dinamismo del settore e alle esportazioni. La combinazione vincente dell'industria del mobile sembrerebbe essere la tradizione, unita a un costante processo di ricerca e innovazione che modernizza senza distruggere l'anima del made in Italy.
  La norma interviene attraverso la semplificazione dell'approvvigionamento della materia prima, razionalizzando e semplificando il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali, l'emanazione di apposite linee guida per le attività di gestione forestale, cui si uniformano i procedimenti regionali in materia di autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi italiani, e l'istituzione di un fondo, con la dotazione di 25 milioni di euro per il 2024, per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. Questi interventi promuovono una produzione a impatto zero verso l'ambiente, rispondendo alle esigenze di un'industria sostenibile per l'ambiente.
  Il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, insieme con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga la vivaistica forestale nonché la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'erogazione di contributi e finanziamenti agevolati, nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, per l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.
  Il comma 2 rimette l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di attuazione delle disposizioni nonché del soggetto incaricato della relativa gestione a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con eventuali oneri determinati entro il limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della misura.
  Il comma 3 stabilisce che, al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione degli interventi colturali nei boschi vincolati ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di potenziare le possibilità di approvvigionamento di materia prima necessaria alla filiera nazionale foresta-legno, viene apportata una modifica all'articolo 149, comma 1, lettera c), del medesimo codice al fine di comprendere tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione nell'ambito dei beni paesaggistici anche quelli nei boschi e nelle foreste indicati all'articolo 136. Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024.
  L'articolo 8 mira alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali. Il principale obiettivo della disposizione è di costruire le basi per sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a fronteggiare le sfide della globalizzazione, sperimentando nuove metodologie per avvantaggiarsi delle opportunità tecnologiche e di mercato, con lo scopo del loro trasferimento nel settore delle fibre tessili naturali. La norma intende, quindi, consentire l'applicazione del concetto di sostenibilità riferito ad una filiera, quale quella dei prodotti tessili naturali, nel rispetto dell'eticità dei processi di produzione a tutti i livelli, della totale tracciabilità e dell'attenzione alla salute dei consumatori.
  Il comma 1 prevede che, in conformità ai princìpi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuova e sostenga, nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione o riciclo di fibre di origine naturale: a tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle imprese beneficiarie, delle modalità di attuazione della misura nonché del soggetto gestore incaricato della sua gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
  Il comma 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri, mentre il comma 4 ribadisce il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
  Per promuovere gli obiettivi strategici di sostegno alla produzione nazionale nel settore della nautica da diporto e favorire la presenza di aziende italiane della nautica alle fiere nazionali di settore di riconosciuta valenza internazionale, l'articolo 9 prevede misure di semplificazione destinate alla filiera.
  L'industria nautica, anche nell'ultimo biennio di instabilità internazionale, infatti, si è confermata un vanto del made in Italy e si è dimostrata capace di giocare un ruolo fondamentale nel sostegno alla crescita dell'Italia, ma ha bisogno di essere sostenuta sul mercato interno, oltre che – come avviene – nella presenza sui mercati esteri e nella crescita delle piccole e medie imprese.
  Il comma 1 interviene sulla disciplina relativa alla durata dei procedimenti per il rilascio delle iscrizioni provvisorie, riducendo di sette giorni il termine, mentre il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 10, rubricato «Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica», prevede che, per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano specifiche disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi successivi.
  Il comma 2 prevede che, in caso di inerzia o ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmetta una diffida a provvedere entro il termine massimo di quindici giorni, attraverso la struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. In caso di perdurante inerzia, su proposta dello stesso Ministero, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ovvero nomina uno o più commissari ad acta, con incarico a titolo gratuito, per provvedere al rilascio.
  Il comma 3 stabilisce la durata temporale dell'efficacia della disposizione fissandone il periodo massimo di applicazione in ventiquattro mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 interviene in materia di approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche. Il comma 1 prevede che, al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotti linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, da valutare da parte delle stazioni appaltanti anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
  Il comma 2 prevede che il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle Linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  L'articolo 12 reca misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta. Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da uno del Ministero della salute e da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.
  Il comma 2 precisa che per la partecipazione alla commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che dall'attuazione della disposizione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Il titolo III è dedicato, in particolare, al tema dell'istruzione e della formazione, allo scopo di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale e alla conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali.

  In particolare, l'articolo 13 prevede l'istituzione del liceo del made in Italy con l'obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy: al comma 1 è quindi prevista l'introduzione dell'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei.
  Il comma 2 rimette ad un successivo regolamento la definizione in dettaglio della relativa disciplina attuativa, sulla base dei criteri individuati dal medesimo comma. Si stabilisce, in particolare, che sia previsto che, a conclusione del percorso liceale relativo all'opzione made in Italy, gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano ulteriori risultati di apprendimento specifici costituiti da conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche e da competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Si prevede, inoltre, che siano inserite misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare. Si prevede il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio. Si prevede la specializzazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Sono definite, inoltre, nel dettaglio specifiche materie e competenze da considerare nel percorso formativo.
  Il comma 3 prevede che il regolamento di cui al comma 2 sia adottato nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  Il comma 4 prevede la conversione dell'opzione economico-sociale del percorso liceale in scienze umane prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'opzione «made in Italy» a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025.
  Inoltre, l'articolo 14 istituisce la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.
  Il comma 2 prevede che la Fondazione conferisca ogni anno il premio di «maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. Si rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'assegnazione del premio.
  Il comma 3 pone la fondazione in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse nell'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
  Il comma 4 individua il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito quali soggetti fondatori della fondazione.
  Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione. Si prevede, inoltre, che il patrimonio della fondazione sia costituito dall'apporto iniziale e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
  Il comma 6 stabilisce che alla fondazione possano essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
  Il comma 7 prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti, la fondazione possa avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla fondazione si consente inoltre di avvalersi di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.
  Il comma 8 rinvia alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo. Si prevede inoltre che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e vengano effettuati in regime di neutralità fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Al comma 10 sono inoltre determinati gli oneri e la relativa autorizzazione di spesa.
  Il comma 9 prevede, infine, che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato siano accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

  Il titolo IV reca disposizioni sulle misure di promozione.

  Con riguardo alla promozione del settore della cultura, l'articolo 15 istituisce un'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
  Alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 15, sono affidate la cura e la gestione nonché l'individuazione della sede dell'Esposizione.
  L'articolo 16, in materia di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale, prevede, al comma 1, che al Ministero della cultura, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni competenti siano attribuite anche la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
  A tal fine, il comma 2, lettera a), modificando il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, specifica che il Ministero della cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato, tra l'altro, in materia di beni culturali materiali e immateriali.
  Il comma 2, lettera b), reca modifiche al comma 1 dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, intervenendo sulla determinazione delle aree funzionali di competenza del suddetto Ministero. Da un lato si prevede che quest'ultimo svolga le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, dall'altro si espunge dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.
  L'articolo 17 disciplina la registrazione di marchi per i luoghi della cultura. I commi 1 e 2 prevedono, per gli istituti e i luoghi della cultura, la possibilità di registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, il marchio che li caratterizza e la possibilità di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.
  Infine, nell'ambito della promozione del settore della cultura, è prevista all'articolo 18 una disposizione in materia di tutela di domìni internet riferiti al patrimonio culturale. La disposizione prevede che il Ministero della cultura contribuisca alla tutela dei nomi a dominio nazionale registrati riferibili a istituti e luoghi della cultura da potenziali abusi nell'utilizzo, mediante la stipulazione di specifici protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento di tali nomi, per garantire che il dominio caratterizzato dall'estensione «.it» sia strumento mediante il quale promuovere l'identità culturale del Paese.
  L'articolo 19 reca disposizioni in materia di imprese culturali e creative.
  La cultura e la creatività del made in Italy sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della nazione; pertanto, la tutela e la promozione delle imprese culturali e creative riveste un'importanza fondamentale, anche in considerazione dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 9. L'obiettivo della norma qui proposta è quello di riconoscere e promuovere tutti gli enti che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, svolgono attività culturali e creative in modo stabile e continuativo all'interno del territorio nazionale. Il comma 2, in particolare, identifica le caratteristiche di tali enti, tra cui è attribuita particolare rilevanza all'oggetto sociale e dunque alle finalità per cui svolge l'attività. Al comma 3 sono stabilite le definizioni di «beni», «attività» e «prodotti culturali», individuati nei beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 giugno 2004, n. 42, e nelle attività e prodotti culturali, considerati nella loro accezione più estesa. Al comma 4 si stabilisce che le modalità e le condizioni di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca sono definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Al comma 5 viene data attenzione, in particolare, alle start up innovative culturali e creative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il comma 6 prevede l'istituzione di una sezione speciale per le imprese culturali e creative nel Registro delle imprese, mentre il comma 7 consente alle imprese culturali e creative di introdurre nella loro denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» e di utilizzarla nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.
  L'articolo 20, in continuità con le finalità della precedente disposizione, istituisce presso il Ministero della cultura un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa, come previsto nel comma 2, anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN); infine, al comma 3 viene demandata la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 21 prevede che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e rendere più competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. Le condizioni, i termini e le modalità di concessione dei suddetti contributi in favore delle imprese culturali e creative sono individuati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per la realizzazione di una visione programmatica del settore culturale, l'articolo 22 dispone che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 2 sono stabilite le finalità del Piano strategico, cui spetta: definire le modalità organizzative e di coordinamento tra le attività delle varie amministrazioni, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore; promuovere lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica; incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di realizzare l'integrazione con gli altri settori produttivi; favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale; promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.
  L'articolo 23 reca disposizioni a favore del sistema turistico riguardanti in particolare la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica. L'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza, mentre il quarto comma devolve alla competenza legislativa residuale delle regioni la materia del turismo.
  Come è noto, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze unitarie efficacemente fronteggiabili ad un livello di governo superiore, sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 25 settembre 2003 è stata teorizzata la cosiddetta «chiamata in sussidiarietà». Sulla base di tale costruzione, l'attività unificante dello Stato non è riducibile alle sole materie espressamente attribuite alla sua potestà esclusiva o alla determinazione dei princìpi nelle materie di potestà concorrente, perché ciò significherebbe circondare le competenze legislative delle regioni di garanzie straordinariamente rigide, oltre che svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze.
  Lo Stato può, quindi, attrarre a sé funzioni amministrative in materie di competenza legislativa regionale, disciplinandole con proprie leggi, ove sussistano esigenze unitarie che si fondano sul principio di unità e indivisibilità della Repubblica, alla stregua di una valutazione dell'interesse pubblico alla chiamata in sussidiarietà che sia proporzionata e non irragionevole. Peraltro, l'applicazione del principio di sussidiarietà deve avvenire nel rispetto di quello di leale collaborazione, dovendo le leggi statali che attraggano funzioni delle regioni prevederne il coinvolgimento, nella forma dell'intesa ovvero della richiesta di parere.
  Nella specie, il mercato turistico italiano si presenta frammentato a livello regionale, in particolare sotto il profilo della presenza di una pluralità di campagne di promozione dell'immagine di parti del territorio nazionale, che peraltro sono sempre chiaramente riconoscibili come tali, autonomamente condotte dalle singole regioni e province autonome. Sebbene dette attività siano pienamente legittime e rispondenti alla realtà della competenza residuale regionale in materia di turismo, esse rischiano di essere difficilmente identificabili all'estero, in quanto non immediatamente riconducibili all'immagine dell'Italia, e si prestano a falsare la percezione del Paese da parte del pubblico internazionale, che comunque sceglie le diverse destinazioni finali nelle diverse regioni e province autonome nella consapevolezza che esse, comunque, siano parte d'Italia, siano cioè pur sempre espressione delle diverse articolazioni e sfumature del territorio e della cultura nazionali.
  Non può poi trascurarsi il fatto che, accanto alle campagne pubblicitarie lanciate dalle regioni e dalle province autonome, anche lo Stato abbia il diritto di stimolare la diffusione del nome e del marchio «Italia» nei mercati turistici internazionali; ciò sulla base dell'ovvia considerazione che l'immagine dell'Italia nel mondo trovi il proprio naturale riferimento nello Stato, cioè nell'ente di governo che rappresenta la Nazione italiana, piuttosto che nei livelli istituzionali inferiori.
  Conseguentemente, nel rispetto delle prerogative legislative e amministrative delle regioni e delle province autonome in materia, appare opportuno istituire presso il Ministero del turismo un comitato nazionale che definisca una cornice unitaria entro cui inscrivere le attività di promozione dell'immagine dell'Italia o di sue parti svolte all'estero dalle amministrazioni statali, regionali e locali. In particolare, il comitato sarebbe presieduto da un rappresentante ministeriale e comprenderebbe un delegato di ciascuna regione e provincia autonoma; potrebbero essere invitati i Ministeri competenti per materia, realizzando così il coinvolgimento indispensabile per operare validamente una chiamata in sussidiarietà delle funzioni in parola.
  La disposizione precisa, inoltre, che per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Il compito del comitato nazionale è compendiabile in un'opera di raccordo politico, strategico e operativo volto a coordinare le iniziative di promozione turistica. Sono demandate ad un decreto del Ministro del turismo le norme di attuazione volte a garantire il funzionamento del comitato stesso.
  Alle attività derivanti dall'istituzione dell'organo si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie già in dotazione al Ministero del turismo, quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 24 è dedicato al sostegno del settore fieristico in Italia e ai mercati rionali. Il settore fieristico nazionale, infatti, costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Per tale ragione, il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuova lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese (in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso) e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Si prevede che siano altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
  Ai sensi del comma 2, si rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, la definizione della disciplina attuativa della disposizione.
  Il comma 3 individua i mezzi di copertura degli oneri finanziari.
  Il comma 4 prevede che l'attuazione degli interventi economici possa essere affidata anche ad un soggetto gestore.
  Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Per la promozione del settore agroalimentare è poi prevista un'ulteriore disposizione riguardante la certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero di cui all'articolo 25, il quale reca una nuova disciplina della procedura finalizzata al rilascio della certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo».
  Su tale materia sono già intervenute, nell'ambito di un più ampio intervento volto a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, le produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e a contrastare le pratiche del cosiddetto Italian sounding, le disposizioni dei commi da 1144 a 1149 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la cui attuazione è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  In particolare, il comma 1145 definisce le caratteristiche degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo e il comma 1146 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, l'adozione delle disposizioni attuative finalizzate, tra l'altro, ad attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti o ai pubblici esercizi situati all'estero in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale Camera di commercio italiana all'estero o dalla Camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal citato decreto.
  In considerazione delle difficoltà riscontrate in sede attuativa (soprattutto in riferimento alla mancata intesa con le regioni), che hanno reso inattuabili le suddette disposizioni, la presente norma, sempre nell'intento di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'Italian sounding, intende semplificare la procedura volta al rilascio della certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», abrogando la precedente normativa e prevedendo, al comma 1 del presente articolo, che tale certificazione sia rilasciata, su istanza del ristoratore operante all'estero, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, che determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.
  Il comma 2 stabilisce che la certificazione ha durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
  Il comma 3 stabilisce che, qualora vengano meno i requisiti di onorabilità o quelli tecnici indicati nel disciplinare, la certificazione viene revocata.
  L'articolo 26 reca disposizioni concernenti la promozione della cucina italiana all'estero.
  Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo finalizzato alla promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e alla loro valorizzazione. Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1 possa essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero. Il comma 3 rimette ad un successivo decreto attuativo la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1. Il comma 4, infine, determina gli oneri e reca le relative coperture finanziarie.
  L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato per acquisizione di imprese agricole dello stesso settore. Il comma 1 prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare conceda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Si rimette ad un decreto attuativo la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei mutui, dell'importo e della durata massimi del finanziamento.
  Con riguardo alla promozione e allo sviluppo del settore agroalimentare italiano, che rappresenta uno dei settori più caratteristici e più importanti del made in Italy, l'articolo 28 prevede l'istituzione del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è destinato alla protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e n. 2019/787, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti italiani.
  Al comma 2 vengono definite tutte le attività volte a proteggere i suddetti settori, ammesse al finanziamento del fondo; di particolare rilievo sono le attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, o quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG.; attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali; attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domìni internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio; iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet; attività di comunicazione e promozione delle II.GG., volte a limitare la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati; attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato. Il comma 3 dispone che, in particolare, per le attività volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, alla comunicazione e promozione delle stesse e a favorirne la conoscenza, può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il comma 4 stabilisce che le risorse del fondo sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese con sede legale e operativa in Italia, in modo da rafforzare l'attività di difesa delle II.GG. Infine, i commi 5 e 6 definiscono le modalità operative e di finanziamento del fondo e la copertura finanziaria degli oneri.
  Un'altra importante disposizione riguarda l'articolo 29, concernente la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale.
  All'interno del settore agroalimentare occupa una posizione di rilievo, soprattutto ai fini della qualità dei prodotto, il settore dell'allevamento. Per il riconoscimento di tale importanza, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. I commi 2 e 3 disciplinano rispettivamente la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo, che saranno stabiliti attraverso uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e la copertura degli oneri, a carico del fondo speciale di conto capitale, con utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 33, riguardante i distretti del prodotto tipico italiano, dispone un altro importante intervento in favore dello sviluppo dei prodotti tipici italiani. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato alla promozione e al riconoscimento dei distretti del prodotto tipico italiano.
  Al comma 2 è definita la nozione di «distretto del prodotto tipico italiano», qualificato come l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali; il suo riconoscimento, in base di quanto previsto al comma 3, avviene, su proposta della regione o della provincia autonoma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tenendo conto di criteri specifici: la potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi; la rappresentatività del prodotto rispetto al territorio; il ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva. I commi 4 e 5 determinano gli oneri per la realizzazione del progetto e il comma 6 specifica che il programma deve prevedere il cofinanziamento della regione fino al 30 per cento della spesa. Il comma 7 consente di riconoscere quali distretti del prodotto tipico italiano anche i distretti del cibo, di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Al comma 8 si provvede alla copertura degli oneri dell'articolo. Al comma 9, infine, è precisato che i contributi previsti sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

  Il titolo V è dedicato alla tutela dei prodotti made in Italy ed è suddiviso in tre capi.

  Nell'ambito del capo I, fondamentale importanza hanno le disposizioni dall'articolo 31 all'articolo 36 riguardanti il contrassegno per il made in Italy e le indicazioni geografiche direttamente applicabili ai prodotti artigianali e industriali.
  L'articolo 31 istituisce il contrassegno per il made in Italy al fine di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione. Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi dei successivi commi del presente articolo.
  Il comma 2 stabilisce che le imprese che producono beni nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno sui predetti beni.
  Ai sensi del comma 3, invece, sono stabiliti i requisiti del contrassegno quale carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
  Al comma 4 è previsto che il decreto di cui al comma 1 disciplini: a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione; b) le forme grafiche per i segni descrittivi; c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi; d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione; e) le regole che le imprese devono osservare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi; f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riguardo agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, invece, si segnala come sia emersa l'esigenza di introdurre disposizioni in materia di crescita e sviluppo dei prodotti italiani. Tale intervento si pone in continuità con l'iniziativa della Commissione europea, la quale il 13 aprile 2022 ha presentato una proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio.
  Secondo la Commissione, la proposta, il cui negoziato volge a conclusione essendo stato raggiunto l'accordo in trilogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, ha l'obiettivo di integrare l'attuale sistema di protezione dell'Unione europea per le indicazioni geografiche del comparto agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione europea.
  In Italia, invece, al momento vige soltanto la disciplina specifica a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188. Manca, infatti, una disciplina generale che, come in Francia, consenta di estendere le tutele ivi previste anche ad altri settori.
  Per tale motivo, si è ritenuto necessario un intervento normativo, anticipando la fase nazionale di registrazione, in coerenza con le disposizioni della menzionata proposta di regolamento (UE), che entrerà in vigore nei prossimi mesi, garantendo sin d'ora una maggiore tutela per i prodotti italiani artigianali e industriali.
  L'articolo 32, dunque, in materia di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, intende integrare l'attuale sistema di protezione dell'Unione europea per le indicazioni geografiche del comparto agricolo, adottando un approccio similare anche per la protezione a livello unionale dei prodotti artigianali e industriali. Ciò in quanto, pur esistendo in alcuni paesi dell'Unione europea dei regolamenti regionali o nazionali che tutelano specifici mestieri, delle leggi specifiche su un determinato prodotto, o leggi regionali o nazionali che proteggono tutti i prodotti artigianali e industriali a indicazione geografica (come ad esempio in Francia), il sistema di protezione risulta essere articolato su diversi livelli e questo non permette ai produttori, che intendono proteggere i loro prodotti, di godere di una tutela generalizzata e uniforme.
  La protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti favorirà una maggiore innovazione e maggiori investimenti nell'artigianato, aiutando gli artigiani e i produttori, specialmente le piccole e medie imprese, a promuovere e tutelare il loro patrimonio di competenze tecniche tradizionali al livello dell'Unione europea, nel rispetto delle norme unionali in materia di concorrenza.
  Il comma 1 dichiara che la Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a competenze tecniche e a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale. Si prevede che sia assicurata ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine a tali produzioni e che gli artigiani e i produttori siano sostenuti nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegata ai luoghi di origine.
  Al riguardo il comma 2 prevede che le regioni possano effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una ricognizione delle produzioni tipiche e di quelle per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.
  Il comma 3 prevede che i risultati della ricognizione di cui al comma 2 siano trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione di un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 33, in connessione con il precedente, prevede che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottino disciplinari di produzione e presentino alla regione competente una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 32.
  L'articolo 34 disciplina le associazioni dei produttori. La disposizione prevede le associazioni dei produttori possano essere costituite in qualsiasi forma giuridica purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Si stabilisce, inoltre, che esse operino in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria, consentendo a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento. Il comma 2 definisce i poteri e i compiti delle predette associazioni.
  Infine, gli articoli 35 e 36 riguardano il disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici e il contributo concesso per la sua predisposizione.
  L'articolo 35, in particolare, determina il contenuto minimo del disciplinare di produzione: esso deve contenere il nome del prodotto, la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica di produzione, gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica, la descrizione del metodo di produzione, i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica ed eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto medesimo.
  Il comma 2 prevede che il disciplinare sia depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
  L'articolo 36 prevede che alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 34 sia concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione.
  Il comma 2 rimette la definizione della disciplina attuativa, recante le modalità di erogazione del contributo, a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 3 determina gli oneri per l'attuazione della disposizione e il comma 4 stabilisce che essa si applica nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

  Il secondo capo del titolo V è dedicato alle nuove tecnologie.

  Una particolare attenzione è riservata alle nuove tecnologie in materia di blockchain.
  L'articolo 37, commi 1 e 2, in materia di blockchain per la tracciabilità delle filiere, al fine di incentivare la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti (DLT), come definite nell'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy, istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alla disposizione normativa citata. Il catalogo nazionale provvede anche al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite e favorire l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo nonché le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
  Il comma 3 stabilisce la copertura delle spese occorrenti per l'istituzione e il funzionamento del catalogo, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e di verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso soggetti gestori.
  Invece, il comma 4 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy conceda alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta: a) contributi a fondo perduto per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto; b) contributi per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.
  Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le risorse sono ripartite fra le finalità, è determinato l'ammontare del contributo, sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni ed è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore.
  Il comma 6 determina gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo.
  Nel successivo articolo 38, in materia di imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo, viene promossa e sostenuta la transizione digitale dell'industria, attraverso l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi, conosciuti con il termine di «metaverso», utili alle imprese per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di nuovi strumenti di marketing. Il metaverso rappresenta un'evoluzione della rete internet, che si affianca a questa senza sostituirla; esso prefigura un insieme di mondi virtuali e reali interconnessi, ossia un insieme di spazi virtuali attraversati da avatar, un passo avanti rispetto alla realtà virtuale. L'utilizzo di tale strumento fa parte di un processo inevitabile che rappresenta il futuro della rete internet.
  In considerazione dell'importanza rivestita dallo sviluppo e dall'utilizzo di questa nuova tecnologia, sia in termini di innovazione che in termini di competitività, il comma 2 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia disciplinata la concessione alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, di un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Il contributo costituisce uno strumento in grado di sostenere il cambiamento dell'idea stessa di marketing e comunicazione aziendale. A tal fine, il comma 3 determina gli oneri e il comma 4 precisa che il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

  Infine, il capo III riguarda le misure in materia di lotta alla contraffazione ed è composto da otto articoli.

  L'articolo 39 riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari e ha lo scopo di favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione. La norma interviene sull'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia (costituita ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) la competenza per le indagini sulle associazioni per delinquere che abbiano come fine la commissione del reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
  La modifica comporta anche l'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati del reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, in forza dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che ne prevede l'applicazione «ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale».
  L'articolo 40 riguarda le misure per la formazione specialistica degli operatori della giustizia.
  La misura conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione che, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia.
  Si rammenta infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, attribuisce al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura, rivolta ai magistrati e alla quale possono partecipare anche gli avvocati e altri operatori del diritto.
  L'articolo 41 modifica le sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte. In particolare, la norma interviene modificando l'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: le modifiche ai commi 7 e 7-bis della citata disposizione dispongono l'aumento del minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (elevato da 100 a 300 euro). Inoltre, con la modifica al comma 8, è stabilito che, quando la sanzione sia applicata da un organo di polizia locale, la somma sia interamente versata all'ente locale competente. La ratio è quella di stimolare il controllo capillare nel territorio nazionale da parte dei competenti organi di controllo locali per la repressione delle condotte illecite.
  Per rafforzare la tutela dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, invece, all'articolo 42 sono previste modifiche all'articolo 517 del codice penale. La detenzione per la vendita non è attualmente contemplata nell'articolo 517 del codice penale, al contrario di quanto avviene nell'articolo 474 del codice penale, nonostante l'omogeneità delle condotte. La presente disposizione pone rimedio a questa differenza.
  La giurisprudenza ha ritenuto che, nonostante il diverso tenore lessicale, anche la detenzione per la vendita sia incriminata dall'articolo 517 del codice penale (si vedano Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 25 maggio 1998 e n. 9979 del 5 marzo 2003). L'intervento emendativo, che si pone in continuità con l'interpretazione giurisprudenziale, conferisce più chiarezza al precetto ed evita possibili zone di impunità per condotte che egualmente ledano il bene giuridico presidiato dalla norma.
  Con l'articolo 43 vengono introdotte modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, finalizzate a rafforzare il contrasto dei reati in materia di contraffazione e a risolvere alcune criticità rappresentate dagli operatori del settore nel corso dei lavori della commissione interministeriale in materia di contrasto della contraffazione e dell'Italian sounding, istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy con decreto del Capo di gabinetto del 6 aprile 2023.
  La lettera a) del comma 1 interviene sul comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale e, sul modello dell'articolo 87, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, subordina la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte alla non più utile impugnabilità del provvedimento cautelare reale. L'aggiunta della persona offesa tra i soggetti che possono richiedere la distruzione vuole essere sia uno stimolo affinché l'autorità giudiziaria – il pubblico ministero durante le indagini e successivamente il giudice procedente — provveda, sia una forma di responsabilizzazione della persona offesa stessa. Il riferimento alle formalità previste dall'articolo 364 del codice di procedura penale è già presente nell'attuale formulazione. È immutato il riferimento all'onerosità della custodia, alla sua difficoltà o all'evidente violazione dei divieti. È parso opportuno prevedere la facoltà di non procedere alla distruzione se ciò sia assolutamente necessario per la prosecuzione delle indagini, anche per ragioni che la stessa persona offesa potrebbe evidenziare o per il collegamento con altre indagini delle quali il pubblico ministero abbia contezza. Il riferimento alla «natura contraffatta o usurpativa delle merce» rappresenta una specificazione della più generale categoria dell'evidente violazione dei divieti.
  La lettera b) interviene sul comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di merci contraffatte sequestrate nell'ambito di procedimenti contro ignoti. L'intervento normativo, seppur conservando una disciplina differenziata rispetto al procedimento contro noti, rende la distruzione obbligatoria — ovviamente salvo il diverso avviso dell'autorità giudiziaria —, elimina il vago riferimento ai «fini giudiziari» e introduce forme più garantite di campionatura — andando incontro ad alcune critiche dottrinarie al testo vigente — mediante il riferimento alle formalità dell'articolo 364 del codice di rito.

  Nell'ambito dello stesso capo III sono previste inoltre disposizioni in materia di verbalizzazione dei sequestri di merci, di operazioni sotto copertura nonché di revoca o diniego del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso reati di contraffazione.

  In particolare, l'articolo 44 interviene sulla redazione del verbale del sequestro di merci.
  Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto un periodo il quale prevede che, nel caso di beni contraffatti, l'elenco possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità possa essere indicata per massa, volume o peso.
  Con la modifica proposta dal presente disegno di legge, anche alla luce degli approfondimenti svolti sul tema da parte della commissione interministeriale in materia, si è inteso intervenire in vista della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni appresi durante il sequestro. A tal fine, con l'introduzione del riferimento alla catalogazione, se da un lato non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo, inoltre, una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.
  L'articolo 45, invece, interviene in materia di operazioni sotto copertura con una modifica all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001).
  La legge 13 agosto 2010, n. 136, ha inserito i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. L'inserimento dell'articolo 517-quater del codice penale appare consequenziale al suo inserimento nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice penale (sopra, articolo 39), fondato per ragioni criminologiche e opportuno in relazione al fatto che le condotte punite dalle fattispecie sostanziali citate rappresentano, nelle indagini di maggior rilievo, i reati al cui compimento sono finalizzate le associazioni a delinquere.
  Infine, l'articolo 46 interviene in materia di revoca o diniego del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso reati di contraffazione. La disposizione riguarda l'ipotesi del reo straniero che abbia avuto una condotta collaborativa nei confronti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria, alla luce della recente pronunzia della Corte costituzionale sul tema (sentenza 8 maggio 2023, n. 88).
  La Corte costituzionale, infatti, intervenendo nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3 (rectius del combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promossi dal Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanze del 23 giugno e del 1° luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui comprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e quelle definitive per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
  Per evitare automatismi, la modifica normativa proposta intende, dunque, stimolare la collaborazione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno, indagato per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, prevedendo che, nel valutare la pericolosità dello straniero stesso, si tenga conto della sua condotta collaborativa, nella fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per individuare gli autori della violazione dei diritti di proprietà industriale ovvero i beni contraffatti o qualsiasi altro provento derivante dalla commissione dell'illecito. A tal proposito, si richiamano altresì le ipotesi in cui il reo abbia fornito le informazioni di cui all'articolo 121-bis, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  Il titolo VI contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 47 reca misure in tema di promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto alle misure sul made in Italy previste dal presente disegno di legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, il comma 1 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  Il comma 2 rimette ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, nonché del soggetto gestore cui è demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero.
  Il comma 3 specifica le modalità di copertura degli oneri.
  L'articolo 48 reca le disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Art. 2.
(Obiettivi e ambiti di intervento)

  1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
  2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i princìpi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i princìpi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Art. 3.
(Giornata nazionale del made in Italy)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
  2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
  3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I
MISURE GENERALI

Art. 4.
(Fondo nazionale del made in Italy)

  1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

   a) hanno sede legale in Italia;

   b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

  3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  5. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.
(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.
(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

  1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.
  2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.
  3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II
MISURE SETTORIALI

Art. 7.
(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
  3. Al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali e potenziare la possibilità di approvvigionamento della materia prima, necessaria alla filiera foresta-legno nazionale, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 8.
(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

  1. In conformità ai princìpi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 9.
(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

  1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».

  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

  1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.
  2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.
(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 12.
(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 13.
(Liceo del made in Italy)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio dell'opzione «made in Italy», gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

    1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

    2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    4) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento dispone l'integrazione degli allegati al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri indicati al comma 2 del presente articolo.
  4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane prevista dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione «made in Italy», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è abrogato.

Art. 14.
(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

  1. È istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
  2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
  6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.
  10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

TITOLO IV
MISURE DI PROMOZIONE

Art. 15.
(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

  1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
  2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 14, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Art. 16.
(Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)

  1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
  2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»

   b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «dei beni culturali e dei beni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale».

Art. 17.
(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

  1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
  2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.
(Rafforzamento della tutela dei domìni internet riferiti al patrimonio culturale)

  1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

Art. 19.
(Imprese culturali e creative)

  1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
  2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che:

   a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

   b) ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

  3. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

   a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.
  5. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.
  6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.
  7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 20.
(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

  1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
  2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.
(Contributo per le imprese culturali e creative)

  1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 22.
(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

  1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

   a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

   c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

   d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

   e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

   f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

  1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico nazionale nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.
(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

  1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

   a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

   b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

   c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;

   d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 25.
(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

  1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding, è istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.
  2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
  3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

Art. 26.
(Promozione della cucina italiana all'estero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 27.
(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

  1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento».

Art. 28.
(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

   a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

   c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domìni internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

   d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;

   e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

   f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

  3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.
  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 29.
(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

  1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 30.
(Distretti del prodotto tipico italiano)

  1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
  3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, che tiene conto dei seguenti criteri:

   a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

   b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

   c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

  4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

TITOLO V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

Capo I
PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 31.
(Contrassegno per il made in Italy)

  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
  2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

   a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

   b) le forme grafiche per i segni descrittivi;

   c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;

   d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;

   f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 37.

  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.
(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.
  2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.
  3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33.
(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

  1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 32.

Art. 34.
(Associazioni dei produttori)

  1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 33 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
  2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

   a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 35 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

   b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

   c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

   d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 35.
(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

   a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

   b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;

   c) la delimitazione della zona geografica di produzione;

   d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

   e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

   f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

   g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

  2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Art. 36.
(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

  1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 34 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II
NUOVE TECNOLOGIE

Art. 37.
(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
  3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

   a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

   b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) le risorse previste dal comma 6 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

   b) è determinato l'ammontare del contributo;

   c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

   d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 6;

   e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

  6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 nonché, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 38.
(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
  4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo III
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 39.
(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater,».

Art. 40.
(Misure per la formazione specialistica)

  1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 41.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

  1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300»;

   b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 42.
(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

  1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».

Art. 43.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

  1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

   «3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;

   b) al comma 3-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;

    2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364».

Art. 44.
(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

  1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso».

Art. 45.
(Operazioni sotto copertura)

  1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» è inserita la seguente: «517-quater,».

Art. 46.
(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47.
(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

  1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Art. 48.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro, si provvede:

   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.