FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1315

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CARAMIELLO, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, DE CORATO, DONDI, LAMPIS, LA PORTA, LOPERFIDO, MARCHETTO ALIPRANDI, MARINO, MILANI, PADOVANI, RAIMONDO, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, URZÌ

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici

Presentata il 18 luglio 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge trae spunto dal principale progetto di riforma organico della legge 29 luglio 1949, n. 717, presentato dal Governo Berlusconi IV nella XVI legislatura (atto Senato n. 1264 del 5 dicembre 2008), dalle linee guida per la sua applicazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017, nonché dalle ormai note criticità riscontrate negli ultimi decenni che hanno determinato la sostanziale mancata attuazione dell'articolo 1 della medesima legge che prevede la cosiddetta «disciplina del 2 per cento», ossia la destinazione all'abbellimento dei nuovi edifici pubblici, mediante opere d'arte, di una quota pari al 2 per cento dell'importo dei lavori per la costruzione dei medesimi edifici.
  In questa prospettiva, la presente proposta di legge reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la citata legge n. 717 del 1949. In particolare:

   1) l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi, colmando così una lacuna più volte evidenziata, tenuto conto che per tali edifici l'arte può fungere da spinta essenziale per la riqualificazione e la valorizzazione di molte aree urbane e no; inoltre, l'applicazione è estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949;
   2) sono individuati criteri e parametri più certi per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente «innestata» nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, prevedendo uno stretto coordinamento e la piena coerenza con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di garantire la certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti e l'unitarietà della disciplina che il citato codice dei contratti pubblici mira a perseguire;
   3) si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi imprevisti, varianti d'opera o aumento dei prezzi;
   4) nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte, onde evitare sprechi o decontestualizzazioni, si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le risorse sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   5) tenuto conto che la vigente disciplina del 2 per cento prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi ingiustificata poiché del tutto incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento; in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:

   a) al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;

   b) all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

   c) allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

  2. Nella quota di cui al comma 1 non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale.
  3. Ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo di cui al primo periodo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

Art. 2.
(Individuazione delle risorse e loro accantonamento)

  1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro. Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra finalità.

Art. 3.
(Procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte)

  1. Per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio.
  3. Qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione di cui al comma 2 è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti.
  4. Le presenti disposizioni non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.

Art. 4.
(Verifica dell'adempimento e potere sostitutivo)

  1. All'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. In caso di inadempimento, il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato.
  3. Per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Art. 5.
(Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici)

  1. Qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, di seguito denominato «Fondo». A valere sul Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.
  3. Le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 6.
(Lavori e interventi esclusi)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. La presente legge si applica a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore.
  2. La legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1 del presente articolo.
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.