FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

N. 1302

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 510)

d'iniziativa dei senatori
GIARRUSSO, ACCOTO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, EVANGELISTA, FERRARA, GIROTTO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LUPO, MARINELLO, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, PACIFICO, MARCO PELLEGRINI, PIARULLI, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, VONO, GIANNUZZI, PATUANELLI, ROMEO, PILLON

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale
in materia di voto di scambio politico-mafioso

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 ottobre 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
   La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
   Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
   In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».