FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1183

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

dal ministro della salute
(SCHILLACI)

dal ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

e dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

Presentato il 29 maggio 2023

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, il cui contenuto è di seguito illustrato.
  In particolare, il decreto-legge, che consta di quattro articoli, contiene: all'articolo 1, disposizioni urgenti rivolte alle regioni a statuto ordinario sia in materia sanitaria sia in materia di disavanzi del bilancio regionale autonomo; all'articolo 2, disposizioni dirette a garantire la tempestiva attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare tese ad assicurare la parità tra i sessi nelle gare pubbliche di appalto e a favorire l'edilizia universitaria; all'articolo 3, misure urgenti nel settore energetico. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Articolo 1. – (Disposizioni in materia di enti territoriali)

  L'articolo 1 reca disposizioni che tengono conto del contenuto di diverse proposte emendative formulate in sede parlamentare nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione di precedenti decreti-legge.
  Il comma 1, in considerazione delle attività in corso inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e gestione del contenzioso, alle procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, prevede che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottino il bilancio d'esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e siano autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
  Con riguardo alla disposizione del comma 2, va premesso che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), all'articolo 1, comma 495, ha consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di assegnare alle strutture private accreditate, che durante l'emergenza sanitaria hanno sospeso le attività ordinarie, un contributo, fino alla misura massima del 90 per cento del budget assegnato, al fine di ristorarle dei costi fissi comunque sostenuti.
  La disposizione in esame autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020, a concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti, a ristoro dei costi fissi comunque sostenuti, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Il suddetto contributo può essere concesso previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, e non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. In caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  Il comma 3, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni, prevede che le regioni a statuto ordinario che al 31 dicembre 2021 presentano un disavanzo pro capite superiore straordinari di ripiano, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Tra i regimi straordinari di ripiano dei disavanzi per i quali non opera la norma è compresa la specifica normativa prevista a legislazione vigente per il settore sanitario, che resta confermata. La suddetta deliberazione deve contenere l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo e deve essere allegata al bilancio di previsione 2023-2025 o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione nonché ai bilanci e rendiconti successivi, pena il venir meno del regime di ripiano pluriennale del disavanzo previsto dal comma in esame. Prevede, infine, che il Presidente della giunta regionale trasmetta al Consiglio, con periodicità almeno semestrale, una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 2. – (Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  L'articolo 2 reca disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di certificazione della parità di genere e di alloggi universitari.
  In particolare, il comma 1 è finalizzato, da un lato, a conformare le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla disciplina introdotta nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione del PNRR, e, dall'altro, a favorire e incentivare le politiche tese al raggiungimento della parità tra i sessi in ambito lavorativo.
  Nel dettaglio, la l'obiettivo intermedio PNRR M5C1-12 prevede l'entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2022, del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
  Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in attuazione di detta misura, ha modificato la disciplina contenuta negli articoli 93, comma 7, e 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  L'articolo 95, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, come novellato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, prevede: «Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  L'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel confermare la disciplina recata dal citato articolo 95, comma 13, consente di dimostrare l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità tra i sessi non solo mediante il possesso di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ma anche attraverso l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 46-bis, sottoposta a verifica da parte della stazione appaltante con qualsiasi adeguato mezzo.
  Orbene, in considerazione, da un lato, dell'intrinseca difficoltà di procedere alla puntuale verifica dell'attendibilità delle citate autocertificazioni e, dall'altro, della necessità di assicurare una rapida definizione delle procedure di affidamento e di incentivare e promuovere le politiche tese al raggiungimento della parità tra i sessi, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo, la disposizione, mediante la sostituzione del quinto e del sesto periodo del comma 7 dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, riproduce pedissequamente il contenuto della disciplina recata dal comma 13 del citato articolo 95.
  Il comma 2 reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto «nuovo housing universitario») di cui all'articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000, introdotta, con l'articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Al riguardo, si evidenzia che il comma 13 del citato articolo 1-bis contiene la clausola che subordina l'efficacia della disciplina in parola (e, in particolare, delle misure di sostegno ivi previste) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  In data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la cosiddetta «prenotifica» della misura in questione alla Commissione europea – caso SA.104699 (2022/PN).
  Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA.104699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità di un aiuto di Stato nel caso di specie.
  Conseguentemente, si provvede a uniformare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione.

Articolo 3. – (Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  Per la realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture dirette a conseguire nuova capacità di rigassificazione, l'articolo 3, al comma 1, prevede che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentino le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  Il comma 2 stabilisce per tutte le nuove istanze l'applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale in forma abbreviata dal punto di vista temporale. L'autorizzazione, quindi, ferma restando la necessità dell'intesa con la regione interessata, sarà rilasciata dal Commissario straordinario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro il termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi dei termini per la valutazione di impatto ambientale. Tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convoglino nel punto di connessione alla rete nazionale dei gasdotti. Evidente risulta infatti l'importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese.
  Il comma 3, alla lettera a), apporta modificazioni all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, prevedendo che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio.
  Lo stesso comma 3, alla lettera b), apporta modificazioni al comma 5 del citato articolo 5, nel senso di chiarire che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo.
  Il medesimo comma 3, alla lettera c), integra inoltre il comma 14-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.
  Tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, sostiene gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente – previa idonea progettazione delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per la collocazione di talune infrastrutture di rigassificazione.
  Sempre al comma 3 è prevista l'introduzione del comma 14-ter nell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, con l'obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.
  Il comma 4, infine, inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di valutazione di impatto ambientale venga effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto «fast-track»).

Articolo 4. – (Entrata in vigore)

  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023.

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria;

  Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;

  Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario;

  Tenuto conto della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilità dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia;

  Considerata la necessità di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'housing universitario e alla certificazione della parità di genere;

  Considerato, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di enti territoriali)

  1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la gestione del contenzioso, le procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 2.
(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
  2. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.

Articolo 3.
(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 3, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;

   b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

   c) al comma 14-bis, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

   d) dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

   «14-ter. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime.».

  4. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente:

   «3.2.1-bis. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;».

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 29 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri.
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Schillaci, Ministro della salute.
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca.
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Visto, il Guardasigilli: Nordio.