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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.015. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
9.015.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009».

ident. 9.014.9.016.9.017.9.018.