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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
9.01.
approvato

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di ciascuna amministrazione verifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di proporre la valutazione dei dirigenti di vertice ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale nella quale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il Relatore