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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.07. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
8.07. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:
9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'autorizzazione periodica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è rilasciata con modalità semplificate previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa.

8.07.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma: «9-bis. Per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, l'autorizzazione è rilasciata con valenza annuale, ferme restando le norme di sicurezza previste dal codice della strada. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è conseguentemente modificato».