Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Presentazione in via telematica delle domande, delle dichiarazioni e delle comunicazioni agli enti di previdenza e assistenza obbligatori).
1. Gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, con propri provvedimenti, determinano le modalità e i criteri per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle domande di prestazioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle regole in materia di trattamento dei dati personali.