stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
5.03.
approvato

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica).

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale, concessione demaniale marittima e lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale.
2. All'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis, nonché di positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici».

Il Relatore