Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».