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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
3.5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».