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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
3.3.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».

ident. 3.1.3.2.