Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.