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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
29.2.
(inammissibile limitatamente alla lettera h)) (approvato per la parte ammissibile)

All'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole da: «individuare» fino alla fine, con le seguenti: «precisare i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale»;
b) alla lettera f), aggiungere in fine, il seguente periodo: «, garantendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, così come previsto dall'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche»;
c) alla lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: «; introdurre modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in modo da consentire l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi e diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato»;
d) dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti, secondo modalità ed entro termini predefiniti sulla base di linee guida fornite dal dipartimento della funzione pubblica».

Sostituire la lettera h), con la seguente:
h) prevedere, a carico delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano richieste di pagamenti di tasse, imposte, tariffe e ogni altro tipo di prestazione pecuniaria, anche a carattere sanzionatorio, già adempiute, un indennizzo in favore del destinatario dell'indebita richiesta determinato in via forfettaria e correlato all'importo della prestazione indebitamente pretesa e all'aggravio di attività derivatane, con eventuale responsabilità amministrativo-erariale di chi ha cagionato, con dolo o colpa grave, l'indebita richiesta».

Il Relatore