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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
29.17.
(inammissibile limitatamente alla lettera s))

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
p) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;
q) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitano tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale e non immediato;
r) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
s) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte delle amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.