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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
21.01.
approvato

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.
(Formazione continua dei pubblici dipendenti).

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficienza al processo di formazione continua dei pubblici dipendenti e per garantire gli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di apposite strutture, confluisce in un fondo costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e denominato «Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti». Tale fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e preposte per legge alla formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Il Relatore