Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili)
1. L'articolo 284 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.