Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.