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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.016. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
20.016. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento dei poteri di rappresentanza degli imprenditori ai soggetti legittimati).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale del rappresentato, da comunicare alla pubblica amministrazione interessata in via telematica o su supporto informatico.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui al comma che precede.

Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

2. Il conferimento del potere di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 2209 del codice civile può essere effettuato nei primi due anni di applicazione anche mediante una procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo».

20.016.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme in materia di rappresentanza dell'imprenditore).

1. All'articolo 2209 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli inerenti alla partecipazione alle procedure di appalto, può essere effettuato mediante procura in forma scritta con sottoscrizione non autenticata, accompagnata da una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
Il conferimento di cui al comma precedente può altresì essere effettuato mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'imprenditore.
La pubblica amministrazione è tenuta ad accettare, per qualsiasi procedura o attività, che il conferimento del potere di rappresentanza sia effettuato nelle forme di cui ai commi precedenti».