Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).
1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.
2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.