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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
2.1.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
3. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Relatore
ident. 2.2.