Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).
All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
1-bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
Dopo l'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 69-bis - (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace) - Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal Giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7 primo comma, del codice non possono superare il valore della condanna principale».