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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2010  [ apri ]
13.3. (nuova formulazione)
approvato

L'articolo 13, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.
2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.

Il Relatore