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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/05/2010  [ apri ]
1.02.
approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Certificazione e documentazione d'impresa).

1. I soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento.
2. Lo sportello unico trasmette alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui al comma precedente ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese.
4. Lo sportello unico comunica altresì alla Camera di Commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui al comma 3, ai fini del loro inserimento nel REA.
5. Lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti di cui ai commi 1 e 3 necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Le comunicazioni tra i soggetti del presente articolo avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Relatore