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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 982-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/04/2024  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai teatri dichiarati monumenti nazionali per l'attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali volte all'esercizio delle misure che il riconoscimento monumentale comporta.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-bis.
(Incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo)

  1. Al fine di sostenere i teatri pubblici italiani per le attività di conservazione, di manutenzione, di promozione e valorizzazione sia degli edifici, delle opere architettoniche e degli spazi fisici costitutivi dei teatri stessi, sia dei servizi di aggregazione, di cultura e di funzione sociale che essi hanno nei propri territori, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai teatri pubblici italiani.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.