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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.3.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 981

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/03/2024  [ apri ]
1.3. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ente beneficiario assicura l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene.».

1.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 56-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ente beneficiario assicura l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene. Nei casi di successiva rinuncia all'acquisizione o impossibilità a proseguire nella realizzazione del progetto, per qualsiasi causa, l'ente informa immediatamente l'Agenzia del demanio e adotta tutte le misure necessarie a garantire la conservazione del bene.».