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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.9. in Assemblea riferita al C. 977

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/03/2023  [ apri ]
2.9.
(nonsegnalato)

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica – di Stato, regioni e comuni – dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA è costituito da:

    1) un sistema di governance istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

    2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

    3) un sistema di misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali;

   b-bis) nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano le seguenti funzioni:

    1) la gestione del sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato sui due livelli della valutazione multidimensionale unificata e della valutazione di competenza delle unità di valutazione multidimensionali nei territori;

    2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

    3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

    4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

   b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

    1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del «Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana»;

    2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del «Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana», in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

    3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il «Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana» in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.