Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.»;
b) il quinto comma è abrogato.