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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.6.in I Commissione in sede referente riferita al C. 976

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, capoverso 3-bis), sostituire le parole: di nuovi enti di area vasta con le seguenti: delle Province.

  Conseguentemente:

   a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. L'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

   1. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
   2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
   3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.».

  2. L'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 2063, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

   1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni, ai loro consorzi e agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
   2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
   3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.».

  3. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni».

  4. L'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 54.

   1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.».

  5. L'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

   1. Le Provincie e i Comuni della Regione sono Enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
   2. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
   3. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.».

  6. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;».

  7. All'articolo 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici».

   b) sopprimere gli articoli 4, 5 e 7.