All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al numero 15) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «scuola obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «scuola dell'obbligo».