All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. All'articolo 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 15), le parole: «scuola obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «scuola dell'obbligo»;
b) al numero 18), le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».