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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01.in I Commissione in sede referente riferita al C. 976

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
1.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i princìpi della Costituzione e del presente Statuto».

1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, nel rispetto del principio di sussidiarietà riferito agli enti di cui al successivo articolo 11. Sono comunque fatte salve le funzioni amministrative attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».