Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i princìpi della Costituzione e del presente Statuto».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)
1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, nel rispetto del principio di sussidiarietà riferito agli enti di cui al successivo articolo 11. Sono comunque fatte salve le funzioni amministrative attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».