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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.9.in III Commissione in sede referente riferita al C. 960

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/03/2024  [ apri ]
1.9. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.

1.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 15 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ciascun ufficio diplomatico-consolare invia una relazione sulle iniziative finanziate attraverso i proventi di cui al comma 1 e su come tali risorse abbiano contribuito al miglioramento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Tale relazione viene pubblicata, entro i trenta giorni successivi, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.