Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 15 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ciascun ufficio diplomatico-consolare invia una relazione sulle iniziative finanziate attraverso i proventi di cui al comma 1 e su come tali risorse abbiano contribuito al miglioramento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Tale relazione viene pubblicata, entro i trenta giorni successivi, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.