Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, e alla relativa iscrizione presso le ASL.