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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5-sexies.01. in Assemblea riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2023  [ apri ]
5-sexies.01.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subìto un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali.