Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:
2-ter. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».