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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2023  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.
  2. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli Uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.