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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-undecies.04.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2023  [ apri ]
3-undecies.04.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)

  1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

   b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.