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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-undecies.03.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2023  [ apri ]
3-undecies.03.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere i seguenti:

Art. 3-undecies.1.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza e del Piano di assetto idrogeologico di cui agli articolo 5-bis e 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   b) un contributo per l'acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 3-undecies.2.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 3-undecies.3.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 3-undecies è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 3-undecies.4.
(Copertura finanziaria)

  1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
  2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.