stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-undecies.012.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/03/2023  [ apri ]
3-undecies.012.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno» sono soppresse;

    2) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 4, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 5:

    1) le parole: «entro il 16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo 2024»;

    2) le parole: «a decorrere dal 16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 16 marzo 2024»;

    3) le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

  2. All'articolo 6, del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

   a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».