stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-undecies.01. in Assemblea riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2023  [ apri ]
3-undecies.01.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.