Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater.1.
(Misure per garantire la continuità della ricostruzione)
1. È sempre consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20220, n. 77, per le spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.