stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-decies.03. in Assemblea riferita al C. 930

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2023  [ apri ]
3-decies.03.

  Dopo l'articolo 3-decies, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.1.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

  1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.