Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis.».
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: pubblica.