Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».