Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 ottobre 2022, n. 931 è prorogato al 31 dicembre 2023.
1-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a euro 2.225.280 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.