stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 908

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/02/2023  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.01.
(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)

  1. Al fine di prevedere di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 – PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

   «hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.»;

   b) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

   1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».